diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 6135 del 23/11/2000 Ud. (dep. 14/02/2001) Rv. 219059 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE | Liquidazione delle spese processuali - Liquidazione globale fatta senza tener conto della nota e dei limiti della tariffa forense - Illegittimità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219059-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - CONDANNA - DANNI - SPESE RELATIVE ALL'AZIONE CIVILE

In tema di liquidazione delle spese processuali in favore della parte civile, è privo di motivazione e deve pertanto essere annullato in sede di legittimità, il provvedimento con il quale il giudice liquidi le spese processuali globalmente disattendendo la relativa nota, senza tener conto dei limiti minimi e massimi determinati dalla tariffa forense con riguardo all'attività svolta dal difensore ed escludendo in tal modo dalla liquidazione, senza fornire alcuna indicazione, diverse voci della tariffa stessa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 153, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 153

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)