Sez. 5, Sentenza n. 11673 del 05/08/2002 (Rv. 556621 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA | Accertamento del reddito della società - Relativo avviso - Notifica ai singoli soci - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Definitività dell'accertamento del reddito societario - Preclusione alla contestazione nel merito dell'accertamento del reddito di partecipazione da parte del socio - Esclusione - Pendenza dell'accertamento del reddito societario - Obbligo di sospensione del giudizio sull'accertamento del reddito del socio da parte del giudice di tale processo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITI PRODOTTI IN FORMA ASSOCIATA
In tema di accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'art. 5 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (ora art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), la unitarietà dell'accertamento ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi dei singoli soci, prescritta dall'art. 40 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non comporta che l'accertamento stesso debba essere, a pena di nullità, notificato, oltre che alla società, ai singoli soci, che sono privi di legittimazione processuale nel giudizio relativo alla determinazione del reddito sociale. Di conseguenza, in caso di pluralità di processi (tanti quanti sono gli atti di accertamento notificati), il giudicato sul reddito societario non è estensibile ai singoli soci, non avendo l'ufficio adottato un unico atto, ai sensi dell'art. 40 d.P.R. n. 600 predetto, che permettesse ai medesimi di essere parte dell'unico giudizio, mentre, per l'ipotesi che il giudicato non si sia formato, la pendenza del giudizio sul reddito societario, non producendo vincoli per il giudice delle, diverse, controversie relative al reddito dei soci, non lo obbliga a sospendere il corso delle cause a lui attribuite.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 597 art. 5 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)