Sez. U, Sentenza n. 17863 del 23/07/2013 (Rv. 627212 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Conto corrente bancario cointestato presso istituto di credito austriaco - Controversia, tra cittadini italiani residenti in Italia, sull'appartenenza delle somme su di esso depositate - Giurisdizione italiana - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La controversia insorta tra cittadini italiani residenti in Italia, ed avente ad oggetto l'appartenenza, totale o parziale, ad uno di essi delle somme depositate su di un conto corrente bancario cointestato presso un istituto di credito austriaco, appartiene alla giurisdizione del giudice italiano alla stregua di quanto sancito dall'art. 2 del reg. Consiglio CE n. 44/2001 del 22 dicembre 2000.
Riferimenti normativi: Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 2, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 5, Regolam. Consiglio CEE 22/12/2000 num. 44 art. 23, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 15, Cod. Civ. art. 1298, Cod. Civ. art. 1854
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)