Sez. 4, Sentenza n. 3078 del 09/12/1997 Ud. (dep. 11/03/1998) Rv. 210177 - 01
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO | Detenzione dell'imputato per altra causa - Comunicazione in udienza da parte del difensore - Sufficienza - Condizioni -Obbligo di Diligenza - Inosservanza - Ordinanza contumaciale - Nullità - Esclusione.
GIUDIZIO (COD. PROC. PEN. 1988) - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - LEGITTIMO IMPEDIMENTO
L'imputato, già citato a giudizio in stato di libertà e successivamente tratto in arresto e detenuto per altra causa, versa in stato di legittimo impedimento qualora questo sia stato tempestivamente comunicato. Solo se la detenzione sopravviene a ridosso immediato dell'udienza può ammettersi che la comunicazione avvenga direttamente in udienza anche attraverso il difensore, purché risulti circostanziata e riferisca ugualmente la volontà dell'imputato di essere presente al dibattimento. L'inosservanza di tale obbligo di diligenza rende legittima l'ordinanza contumaciale, non potendosi addossare all'amministrazione della giustizia aggravi e difficoltà, evitabili con semplici atti di collaborazione da parte dell'imputato. (Fattispecie di comunicazione non circostanziata fatta dal difensore in udienza su detenzione decorrente da circa dieci giorni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 486 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 486 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 487 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 487 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)