Sez. 6 - , Sentenza n. 12975 del 06/02/2020 Ud. (dep. 27/04/2020) Rv. 278808 - 02
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Messaggi di posta elettronica allocati in memoria – Natura di documento informatico – Acquisizione – Applicabilità della disciplina delle intercettazioni – Esclusione – Ragioni – Sequestro – Necessità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
In tema di mezzi di prova, i messaggi di posta elettronica memorizzati nell'account o nel computer del mittente ovvero del destinatario hanno natura di documenti informatici, sicché la loro acquisizione processuale non soggiace alla disciplina delle intercettazioni di cui all'art. 266-bis cod. proc. pen., che postula la captazione di un flusso di comunicazioni in atto, ma avviene ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)