Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268228 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Messaggi di posta elettronica ricevuti o spediti dall'indagato - Disciplina prevista dagli artt. 266 e 266 - Bis cod. proc. pen. - Applicabilità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO
L'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)