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Sez. 4, Sentenza n. 40903 del 28/06/2016 Ud. (dep. 30/09/2016) Rv. 268228 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO | Messaggi di posta elettronica ricevuti o spediti dall'indagato - Disciplina prevista dagli artt. 266 e 266 - Bis cod. proc. pen. - Applicabilità.
Stato
decisa il 2016-06-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268228-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - OGGETTO

L'acquisizione di messaggi di posta elettronica, già ricevuti o spediti dall'indagato e conservati nelle rispettive caselle di posta in entrata e in uscita, costituisce attività di intercettazione, sottoposta alla disciplina di cui agli artt. 266 e 266-bis cod. proc. pen. indipendentemente dal sistema intrusivo adottato dagli inquirenti (tramite accesso diretto al computer o inserimento di un programma spia).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)