Sez. 3 - , Sentenza n. 29426 del 16/04/2019 Cc. (dep. 05/07/2019) Rv. 276358 - 01
PROVE - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - REGOLE | Messaggi di posta elettronica allocati in memoria – Natura di prova documentale – Acquisizione - Applicabilità della disciplina delle intercettazioni telefoniche - Esclusione – Ragioni – Sequestro - Necessità.
PROVE - MEZZI DI PROVA - ESAME DELLE PARTI - REGOLE
I messaggi di posta elettronica allocati nella memoria di un dispositivo dell'utente o nel server del gestore del servizio hanno natura di prova documentale sicché la loro acquisizione processuale non costituisce attività di intercettazione disciplinata dall'art. 266-bis cod. proc. pen. - atteso che quest'ultima esige la captazione di un flusso comunicativo in atto - ma presuppone l'adozione di un provvedimento di sequestro. (In motivazione, la Corte ha precisato che non è comunque applicabile la disciplina del sequestro di corrispondenza di cui all'art. 254 cod. proc. pen., la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o almeno avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 254
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)