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Sez. 1, Sentenza n. 21868 del 07/05/2008 Ud. (dep. 30/05/2008) Rv. 240421 - 01

PARTE CIVILE - SPESE | Condanna alle spese in favore della parte civile - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2008-05-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240421-01

PARTE CIVILE - SPESE

Le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l'aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l'adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)