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Sez. 6, Sentenza n. 9412 del 09/06/1999 Ud. (dep. 22/07/1999) Rv. 214123 - 01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE | Determinazione degli onorari, competenze e spese- Valutazione discrezionale nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni effettuate - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Violazione dei detti limiti e mancanza di motivazione.
Stato
decisa il 1999-06-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214123-01

PARTE CIVILE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE

Con riferimento alla liquidazione delle spese di costituzione di parte civile, la determinazione degli onorari di avvocato, delle competenze di procuratore e delle spese, nei limiti minimi e massimi della tariffa e in relazione al numero e all'importanza delle questioni trattate e delle singole prestazioni difensive, implica una valutazione discrezionale, insindacabile in sede di legittimità. Il principio è però valido sempre che non venga dedotta la violazione dei suddetti limiti e che venga offerta congrua e logica motivazione. (Fattispecie di annullamento con rinvio della liquidazione delle spese di costituzione di parte civile effettuata dal giudice del "patteggiamento" in sede dibattimentale con valutazione globale, senza tenere conto delle liquidazioni già avvenute nelle fasi precedenti e delle spese non necessarie).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 541 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 541 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)