Sez. 3, Sentenza n. 2393 del 14/04/1980 (Rv. 406101 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DEL GIUDICE D'APPELLO DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO ALLE ALTRE PARTI - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI - OMESSO ORDINE DEL GIUDICE D'APPELLO DI NOTIFICAZIONE DELL'ATTO D'APPELLO ALLE ALTRE PARTI - ANNULLAMENTO DA PARTE DELLA CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La decisione del giudice di appello che abbia omesso di disporre la notificazione del gravame alle altre parti in relazione a cause scindibili puo essere annullata dalla Corte di Cassazione solo se, al momento in cui questa e chiamata a decidere, non siano decorsi i termini per l'appello, mentre, se non sussiste tale circostanza, l'inosservanza dell'art 332 cod proc civ non produce alcun effetto. (Conf 2256/75, mass n 376060).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)