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Sez. 5, Sentenza n. 23119 del 09/03/2004 Cc. (dep. 17/05/2004) Rv. 229186 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI | Ripristino della custodia cautelare contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna - Presupposti di operatività - Criteri di valutazione - Entità della pena inflitta e valutazione prognostica di elementi concreti che rendano ragionevolmente probabile il pericolo di fuga - Fattispecie: "soggetto a disposizione" del sodalizio mafioso.
Stato
decisa il 2004-03-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229186-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - PROVVEDIMENTI IN CASO DI SCARCERAZIONE PER DECORRENZA DEI TERMINI

Ai fini del ripristino della custodia cautelare, contestualmente o successivamente alla sentenza di condanna (art. 307, comma secondo, lett. b), l'entità della pena inflitta, ancorché elemento di imprescindibile valenza, non costituisce l'esclusivo parametro di riferimento ma si colloca nel quadro di una più complessa valutazione che deve tenere conto anche della natura e gravità dell'addebito in funzione di un giudizio prognostico, prettamente di merito, dal quale appaia ragionevolmente probabile che il condannato possa sottrarsi all'esecuzione di provvedimenti giudiziari conseguenti all'irrevocabilità della pronuncia di condanna; a tal fine, riveste significativo rilievo l'apprezzamento che il prevenuto - ritenuto partecipe del sodalizio mafioso, quale soggetto a disposizione, espressione di piena adesione a detto sodalizio - possa fruire del reticolo di complicità ed assistenza che "cosa nostra" non fa mancare ai suoi adepti e, quindi, sottrarsi all'esecuzione della pena.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 416 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 307 com. 2 lett. B, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 307 com. 2 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)