Sez. 3, Sentenza n. 2716 del 21/07/1969 (Rv. 342405 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SVALUTAZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO DI CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PROCEDERE ALLA ULTERIORE RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - SVALUTAZIONE VERIFICATASI NEL CORSO DEL GIUDIZIO - RICHIESTA DEL DANNEGGIATO DI CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE - POTERE DEL GIUDICE DI APPELLO DI PROCEDERE ALLA ULTERIORE RIVALUTAZIONE - INSUSSISTENZA.*
Il giudice di appello non puo tener conto della svalutazione monetaria verificatasi nelle more del giudizio, se il danneggiato abbia richiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal giudice di primo grado, manifestando, cosi, una volonta incompatibile con l'inclusione nell'oggetto del riesame degli effetti dello svilimento della moneta.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)