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Sez. 2, Sentenza n. 4716 del 19/10/1978 (Rv. 394410 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394410-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Il principio secondo cui il giudice d'appello puo liquidare, anche d'ufficio, i danni da svalutazione monetaria, rientranti nella richiesta generica di risarcimento del danno, non opera quando il danneggiato abbia chiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal primo giudice. (Conf 424/76, mass n 379075; (Conf 1872/72, mass n 358914; (Conf 2716/69, mass n 342405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)