Sez. 2, Sentenza n. 4716 del 19/10/1978 (Rv. 394410 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Il principio secondo cui il giudice d'appello puo liquidare, anche d'ufficio, i danni da svalutazione monetaria, rientranti nella richiesta generica di risarcimento del danno, non opera quando il danneggiato abbia chiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal primo giudice. (Conf 424/76, mass n 379075; (Conf 1872/72, mass n 358914; (Conf 2716/69, mass n 342405).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)