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Sez. 1, Sentenza n. 424 del 09/02/1976 (Rv. 379075 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI - RICHIESTA DI CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE.*
Stato
decisa il 1976-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/379075-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVABILITA D'UFFICIO - POTERE DEL GIUDICE D'APPELLO - LIMITI - RICHIESTA DI CONFERMA DELLA STATUITA LIQUIDAZIONE.*

In tema di valutazione e liquidazione dei danni, il principio in base al quale l'adeguamento della reintegrazione patrimoniale all'effettivo valore della moneta, in quanto realizza sostanzialmente il petitum originario, puo essere compiuto anche d'ufficio dal giudice d'appello, che debba provvedere alla liquidazione con riferimento al momento della decisione, non opera qualora il danneggiato abbia chiesto la conferma della liquidazione del danno effettuata dal primo giudice, manifestando, cosi, una volonta incompatibile con l'inclusione degli effetti della svalutazione della moneta nell'oggetto del riesame. (Conf 1872/72, mass n 358914; (Conf 2716/69, mass n 342405).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 342, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)