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Sez. 2, Sentenza n. 1329 del 21/02/1996 (Rv. 495936 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Opponibilità ai terzi acquirenti del fondo servente - Condizioni.
Stato
decisa il 1996-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495936-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE

Le servitù costituite negozialmente sono opponibili ai terzi acquirenti del fondo servente, non soltanto nell'ipotesi in cui il titolo della servitù sia stato trascritto, ma anche quando, mancando tale trascrizione, si faccia espressa menzione della servitù nell'atto di trasferimento al terzo del fondo servente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1031, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 4, Cod. Civ. art. 2644

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)