Sez. 3, Sentenza n. 1713 del 07/06/1974 (Rv. 369885 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'INEFFICACIA DEL CONTRATTO - PREVIA FISSAZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELL'INEFFICACIA DEL CONTRATTO - PREVIA FISSAZIONE DI UN TERMINE - IRRILEVANZA - PRESUPPOSTO.*
Qualora le parti abbiano sospensivamente condizionato il contratto al verificarsi di un evento, senza indicare il termine entro cui le condizioni possano utilmente avverarsi, puo essere ottenuta la dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto stesso per il mancato avveramento della condizione - senza che ricorra l'esigenza della previa fissazione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell'art 1183 cod civ - quando lo stesso giudice ritenga essere trascorso un lasso di tempo congruo entro il quale l'avvenimento previsto dalle parti si sarebbe dovuto verificare. (nella specie, trattavasi di locazione di un'area condizionata al conseguimento, da parte del locatario, dell'autorizzazione ad impiantare su di essa un'arena cinematografica). (V 962'72, mass n 357246).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Cod. Civ. art. 1356
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)