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Sez. 6, Sentenza n. 23528 del 06/06/2006 Ud. (dep. 06/07/2006) Rv. 234155 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE | Novella dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. ad opera della legge n. 46 del 2006 - Difetti di motivazione con riferimento a "altri atti del processo" - Significato - Individuazione.
Stato
decisa il 2006-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234155-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE

Il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione, pur dopo la novella dell'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen., ad opera della legge n. 46 del 2006, che ha introdotto il riferimento ad "altri atti del processo" specificamente indicati e rappresentati nei motivi di ricorso, attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico - argomentativo e, per mezzo di esso, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 1 lett. E, Legge 20/02/2006 num. 46 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)