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Sez. L, Sentenza n. 9686 del 17/09/1991 (Rv. 473893 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive | Cause inscindibili - Impugnazione incidentale tardiva nei confronti della parte non impugnante in via principale - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1991-09-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473893-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Incidentali - Tardive

Nei processi con pluralità di parti in causa inscindibile l'impugnazione incidentale tardiva della parte entro cui è stata proposta impugnazione è ammissibile anche nei confronti della parte non impugnante ed in relazione a capo di sentenza diverso da quello oggetto dell'impugnazione principale ma a questo intimamente connesso, atteso che in tale ipotesi l'assetto d'interessi stabilito dalla sentenza impugnata è sostanzialmente unitario, ancorché si esprima in più capi correlati alle domande connesse oggetto del simultaneo processo, e che la limitazione della possibilità d'impugnazione incidentale tardiva nei riguardi del solo impugnante non è giustificata né dalla "ratio" e dalla formulazione dell'art. 334, primo comma, cod. proc. civ. né dal coordinamento di tale norma con l'art. 333 dello stesso codice.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)