Sez. 3, Sentenza n. 15040 del 15/07/2005 (Rv. 584742 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) | Necessario - Tra più soggetti autori del danno - Configurabilità - Esclusione - Inscindibilità delle cause in appello - Esclusione - Fondamento.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO)
L'ipotesi di solidarietà passiva tra più soggetti convenuti nel giudizio di risarcimento del danno ad essi attribuito non comporta inscindibilità delle cause in fase di impugnazione e non dà luogo all'applicazione dell'art. 331 cod. proc. civ., in quanto il danneggiato, come può agire separatamente nei confronti di ciascuno dei danneggianti per ottenere l'integrale risarcimento, così può proseguire il giudizio contro uno solo di essi, omettendo di proporre impugnazione nei confronti degli altri, con l'effetto di scindere il rapporto processuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055, Cod. Proc. Civ. art. 331
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)