diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5146 del 29/04/1992 (Rv. 477053 - 01)

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici | Sindaco - Autorizzazione ad agire - Adozione in via d'urgenza - Ratifica - Produzione in giudizio - Omissione - Accertamento della sua mancanza al momento della decisione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477053-01

Procedimento civile - Capacità processuale - Autorizzazione ad agire e contraddire - Enti pubblici

La mancata produzione in giudizio della delibera consiliare di ratifica di precedente delibera di Giunta, adottata in via di urgenza, ai sensi dell'art. 140 del R.D. 4 febbraio 1915 n. 148 (di persistente applicabilità, ai sensi dell'art. 59 della legge 8 giugno 1990 n. 142, nei confronti dei Comuni che non abbiano ancora approvato il proprio Statuto), per autorizzare il Sindaco ad un'azione giudiziaria, concreta di per sè un'ipotesi di difetto di autorizzazione e ricade pertanto nella previsione del secondo comma dell'art. 182 cod. proc. civ., (non anche in quello del primo comma della medesima norma, concernente soltanto le irregolarità della costituzione inteso come specifico atto processuale), con la conseguenza che, se rilevata dal collegio al momento della decisione, comporta necessariamente la declaratoria di inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, senza che il collegio stesso sia tenuto ad assegnare un termine per l'acquisizione del documento non prodotto, in quanto tale regolarizzazione è prevista dal citato art. 182, secondo comma solo con riferimento alla fase istruttoria ed inoltre si ricollega ad un potere discrezionale del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, nella quale peraltro resta preclusa la produzione del detto documento al fine di dimostrare la sussistenza dell' autorizzazione nella pregressa fase processuale, ormai definita con la declaratoria suddetta.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 182 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)