Sez. 1, Sentenza n. 278 del 07/01/2011 (Rv. 616205 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE | Attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare - Proroga disposta dall'art. 1 bis d.l. n. 901 del 1984, introdotto dalla legge di conv. n. 42 del 1985 - Condizioni - Indicazione della data di compimento del procedimento espropriativo e dei lavori - Fattispecie.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - PROTRAZIONE OLTRE IL BIENNIO - IN GENERE
In materia espropriativa, l'art. 1 bis del d.l. n. 901 del 1984, introdotto dalla legge di conversione n. 42 del 1985, dispone che l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare (con scadenza entro il 31 dicembre 1987) può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi e va interpretato nel senso che nel termine di sei mesi l'Amministrazione deve indicare la data del compimento dei lavori e della procedura espropriativa; tale disposizione, pertanto, così delimita l'eccezionale prolungamento dell'efficacia diciottennale dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, ferma restando la necessità della esplicita determinazione dei soli termini conclusivi della procedura ablatoria, i quali, di regola, coincidono con quelli di conclusione dei lavori. (Nella specie, accogliendo il ricorso avverso la sentenza che aveva condannato l'Amministrazione al risarcimento del danno, la S.C. ha giudicato legittima la protrazione degli effetti della dichiarazione di pubblica utilità fino alla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento ablativo e dei lavori).
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 18/04/1962 num. 167 art. 9 CORTE COST., Legge 01/03/1985 num. 42 art. 1 bis, Decreto Legge 22/12/1984 num. 901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)