Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269935 - 01
SPORT - IN GENERE | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Commercio clandestino di sostanze anabolizzanti - Delitto - Nozione di commercio.
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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attività - purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare - di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata a smerciare anabolizzanti a culturisti previe prescrizioni di un preparatore atletico attivo presso l'esercizio commerciale di uno dei partecipi).
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)