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Sez. 3, Sentenza n. 19198 del 28/02/2017 Ud. (dep. 21/04/2017) Rv. 269935 - 01

SPORT - IN GENERE | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Commercio clandestino di sostanze anabolizzanti - Delitto - Nozione di commercio.
Stato
decisa il 2017-02-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/269935-01

SPORT - IN GENERE

In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, integra il delitto di commercio di anabolizzanti di cui all'art. 9, comma settimo, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, qualsiasi attività - purché svolta in forma continuativa e con il supporto di un'organizzazione anche elementare - di predisposizione e tenuta di canali di commercio sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie e dispensari autorizzati, unici centri di vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere finalizzata a smerciare anabolizzanti a culturisti previe prescrizioni di un preparatore atletico attivo presso l'esercizio commerciale di uno dei partecipi).

Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 PENDENTE, Cod. Pen. art. 416 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)