Sez. 3 - , Sentenza n. 26289 del 14/05/2019 Ud. (dep. 14/06/2019) Rv. 276083 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti - Nozione di commercio - Individuazione di specifici acquirenti - Necessità - Esclusione
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In tema di tutela sanitaria delle attività sportive, il reato di commercio clandestino di sostanze anabolizzanti previsto dall'art. 9, comma 7, della legge 14 dicembre 2000, n. 376, si configura con la mera immissione della merce sul mercato, sia pure tramite canali riservati o pubblicizzati con specifici accorgimenti, e non presuppone l'individuazione di specifici acquirenti, non essendo richiesto, ai fini del perfezionamento del delitto, la vendita dei medicinali in questione, che costituisce solo un posterius rispetto alla fattispecie incriminatrice.
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)