Sez. 2, Sentenza n. 7081 del 09/10/2003 Cc. (dep. 23/02/2005) Rv. 230790 - 01
SPORT | Tutela sanitaria delle attività sportive - Doping - Delitto di commercio clandestino di sostanze Cosiddetto anabolizzanti - Elemento oggettivo - Commercio - Requisiti.
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Il delitto di commercio di sostanze farmacologicamente o biologicamente attive (cosiddetti anabolizzanti), previsto dall'art. 9, comma settimo della legge 14 dicembre 2000, n. 376, in materia di lotta contro il "doping", proprio per la finalità di prevenzione del pericolo derivante dalla messa in circolazione di tali farmaci, comprende tutte quelle attività di predisposizione e tenuta di canali di commercio in qualche modo sovrapponibili e alternativi a quelli costituiti dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere, dai dispensari aperti al pubblico, o da altre strutture che detengono farmaci direttamente, unici punti vendita all'interno dei quali il commercio non deve ritenersi clandestino. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di commercio clandestino di anabolizzanti nell'ipotesi di sequestro di una notevole quantità di sostanze proibite all'interno dell'autovettura dell'imputato e nella sua abitazione, circostanze che lasciavano configurare la predisposizione di un'attività nella prospettiva di una offerta al pubblico destinata a durare nel tempo e che i prodotti fossero a disposizione di un pubblico, ancorchè non avessero formato oggetto di un negozio di compravendita).
Riferimenti normativi: Legge 14/12/2000 num. 376 art. 9 com. 7 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)