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Sez. 4, Sentenza n. 32911 del 11/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229268 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Obbligo - Condizioni.
Stato
decisa il 2004-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229268-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di traduzione degli atti, perché sussista l'obbligo di nominare un interprete per un imputato straniero (o tradurre un atto processuale di significativo rilievo ai fini del concreto esercizio di difesa) è indispensabile che dagli atti risulti accertata la circostanza della mancata conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana: con la conseguenza che tale obbligo non sussiste allorquando l'imputato alloglotta mostri in qualsiasi modo di rendersi conto del significato degli atti e non rimanga completamente inerte ma assuma iniziative rivelatrici della capacità di difendersi adeguatamente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)