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Sez. 4, Sentenza n. 7664 del 24/11/2005 Ud. (dep. 03/03/2006) Rv. 233415 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagini preliminari - Avviso di conclusione - Traduzione per l'indagato alloglotta - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233415-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere tradotto nella lingua dell'indagato solo quando dagli atti risulti che questi non comprende l'italiano; pertanto, solo in tal caso l'omessa traduzione del provvedimento determina la nullità ex artt. 178 lett. c) e 180 cod. proc. pen. dell'avviso, che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)