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Sez. 3, Sentenza n. 43731 del 08/09/2016 Cc. (dep. 17/10/2016) Rv. 267934 - 01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Indagato alloglotta - Avviso di fissazione dell'udienza davanti al tribunale del riesame - Mancata traduzione in lingua comprensibile all'indagato - Illegittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8 - Bis, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost. - Eccezione - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2016-09-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267934-01

ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale degli artt. 143, comma primo, e 309, commi 6 e 8-bis cod. proc. pen., per violazione degli artt. 3, comma primo, e 24, comma secondo, Cost., nella parte in cui non prevedono la traduzione dell'avviso di fissazione dell'udienza di riesame in lingua comprensibile all'indagato alloglotta, in quanto tale omissione non comporta alcuna disparità di trattamento nella selezione, operata dal legislatore, degli atti dei quali sia obbligatoria la traduzione, nè pregiudica il diritto di difesa, pienamente garantito dal diritto di avvalersi e di richiedere l'assistenza gratuita di un interprete. (In motivazione, la Corte ha ricordato che l'avviso in questione non esplica una funzione informativa in ordine alle "accuse" mosse al destinatario della misura cautelare, contenendo solo la data dell'udienza fissata per l'esame del gravame proposto dallo stesso indagato o dal suo difensore).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 32, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 13, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)