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Sez. 3, Sentenza n. 38942 del 28/09/2011 Ud. (dep. 27/10/2011) Rv. 251323 - 01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE | Contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro - Procedura prevista dal d.lgs. n. 758 del 1994 - Disciplina introdotta dal nuovo Testo Unico sulla sicurezza - Adempimento tardivo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza - Rilevanza.
Stato
decisa il 2011-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251323-01

LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - IN GENERE

Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza), l'adempimento tardivo delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza rileva, nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 24, comma terzo, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, ai fini dell'estinzione delle contravvenzioni in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro. (In motivazione la Corte ha precisato che le disposizioni degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. n. 758 del 1994 continuano a trovare applicazione, giusta quanto disposto dall'art. 301 del D.Lgs. n. 81 del 2008).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 19/12/1994 num. 758 art. 24 com. 3 CORTE COST., Decreto Legisl. 09/04/2008 num. 81 art. 301

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)