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Sez. 1, Sentenza n. 410 del 25/09/2003 Ud. (dep. 09/01/2004) Rv. 226617 - 01

SPORT | Provvedimento del questore interdittivo dell'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Convalida del giudice intervenuta entro ventiquattro ore dalla notificazione del provvedimento - Legittimità.
Stato
decisa il 2003-09-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226617-01

SPORT

È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)