Sez. 1, Sentenza n. 1338 del 31/10/2003 Cc. (dep. 20/01/2004) Rv. 226621 - 01
SPORT | Provvedimento del questore interdittivo dell'accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive - Convalida del giudice - Intervallo di 24 ore intercorso tra la notifica del provvedimento e la convalida - Legittimità - Fattispecie.
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È legittima la convalida, da parte del g.i.p., del provvedimento del questore che fa divieto a taluno di accesso a luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive a norma dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 e succ. modd., qualora tra la notificazione del provvedimento medesimo all'interessato e la convalida del giudice siano intercorse ventiquattro ore. (Nella specie si è ritenuto infondato il motivo di ricorso con cui si lamentava inosservanza del termine in questione sul rilievo della mancata indicazione, nell'ordinanza di convalida, dell'orario in cui essa era stata adottata).
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)