Sez. 1, Sentenza n. 24587 del 06/05/2004 Cc. (dep. 28/05/2004) Rv. 228109 - 01
SPORT | Provvedimenti contro la violenza occasionata da manifestazioni sportive - Obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in coincidenza con dette manifestazioni - Giudizio di convalida del relativo provvedimento - Necessità di un congruo lasso di tempo per la presentazione di memorie o deduzioni difensive - Pronuncia dell'ordinanza di convalida dopo decorse 24 ore dalla notifica del provvedimento del questore - Legittimità.
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In tema di convalida del provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, della legge 13 dicembre 1989 n. 401, abbia imposto l'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia, deve ritenersi legittima, con riguardo alla possibilità, per l'interessato, di esercitare la facoltà di produrre memorie o deduzioni a sua difesa, la pronuncia dell'ordinanza di convalida che sia intervenuta dopo il decorso del termine di 24 ore dalla notifica del suddetto provvedimento del questore.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)