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Sez. L, Sentenza n. 18108 del 02/07/2008 (Rv. 604747 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE | Trasferimento del personale degli enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale - Esclusione, con d.m. dei dipendenti con prevalenti mansioni in compiti rimasti agli enti locali - Legittimità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-07-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604747-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - IN GENERE

In tema di trasferimento del personale degli enti locali, in servizio presso le istituzioni scolastiche statali, nei ruoli del personale A.T.A. statale, il d.m. previsto dall'art. 8 comma 4 della legge 124 del 1999, al fine di determinare "tempi e modalità" del trasferimento del personale, mentre non può introdurre norme incompatibili con il contenuto della legge, può contenere disposizioni che specifichino la portata delle regole legali, anche con riferimento alla corrispondenza dei profili dei rispettivi ordinamenti tra i quali avviene il passaggio, non essendo illegittima la previsione di esclusione del trasferimento dei dipendenti che abbiano svolto prevalenti mansioni in compiti rimasti agli enti locali e non previsti per l'ordinario svolgimento delle funzioni delle istituzioni statali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che le funzioni di collaboratore professionale dell'ente locale esprimessero compiti non espletabili presso il comparto statale, nell'ambito del quale era previsto quale profilo corrispondente quello di assistente amministrativo nella scuola).

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8 com. 4, Legge 23/12/2005 num. 266 art. 1 com. 218 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)