Sez. L, Sentenza n. 18829 del 27/09/2005 (Rv. 583602 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE | Lavoro pubblico privatizzato - Contratti collettivi - Efficacia derogatoria rispetto alla legge "ex" art. 2, d.lgs. n. 29 del 1993 - Portata - Presupposto - Legge che non rinvii alla contrattazione collettiva la propria attuazione - Necessità - Fattispecie relativa al personale scolastico A.T.A. dipendente di enti locali passato nei ruoli statali ai sensi dell'art. 8, della legge n. 124 del 1999, in riferimento all'anzianità maturata presso l'ente di provenienza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - IN GENERE
In materia di rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni l'efficacia derogatoria riconosciuta al contratto collettivo rispetto alla legge (dall'art. 2, comma secondo, seconda parte del d.lgs. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lgs. n. 80 del 1998, ora trasfuso nell'art. 2 del d.lgs. n. 165 del 2001) presuppone che la legge della cui deroga si tratti non investa la fonte collettiva del compito della propria attuazione, poichè ove ciò accada viene meno il presupposto stesso di operatività della disciplina concernente la suddetta efficacia, senza che a tal fine sia anche necessario che la legge disponga espressamente la propria inderogabilità, diversamente da quel che deve avvenire quando la legge non disponga in alcun modo circa i propri rapporti con successive norme di fonte collettiva. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza di merito che - in riferimento all'ipotesi del trasferimento del personale scolastico A.T.A. dagli enti locali allo Stato, ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124 - aveva ritenuto legittimo il diritto al solo cosiddetto "maturato economico" sulla base dell'accordo ARAN-OO.SS. del 20 luglio 2000, recepito con decreto interministeriale 5 aprile 2001, riconoscendo a tale accordo la possibilità di deroga a norme di legge, prevista dal suddetto art. 2, nonostante la legge derogata, che riconosce al personale l'anzianità maturata presso l'Ente di provenienza ai fini giuridici ed economici, rinvii al contratto collettivo la disciplina di dettaglio).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1999 num. 124 art. 8, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 2, DM 05/04/2001
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)