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Sez. 1, Sentenza n. 2032 del 26/02/1987 (Rv. 451321 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DI UN CREDITO - COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 24 DEL R.D. N. 267 DEL 1942 - ESCLUSIONE - ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DI UN PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1987-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451321-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA - IN GENERE - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - COMPETENZA FUNZIONALE - IMPRESA SOTTOPOSTA AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA EX D.L. N. 26 DEL 1979 - DOMANDA GIUDIZIALE DI ACCERTAMENTO E PAGAMENTO DI UN CREDITO - COMPETENZA FUNZIONALE EX ART. 24 DEL R.D. N. 267 DEL 1942 - ESCLUSIONE - ORDINARIE REGOLE DI COMPETENZA - APPLICABILITÀ - NECESSITÀ DI UN PREVIO ESPERIMENTO DI PROCEDURA AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

Nella controversia promossa da un'impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria, a norma del d.l. 30 gennaio 1979 n. 26 (convertito, con modificazioni, in legge 3 aprile 1979 n. 95), per conseguire il riconoscimento ed il pagamento di un credito, trovano applicazione le ordinarie regole di Competenza, anche quando il convenuto faccia a sua volta valere una pretesa creditoria verso l'attrice, considerato che nella suddetta procedura non opera l'art. 24 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, circa la Competenza del tribunale fallimentare a conoscere delle azioni che derivano dal fallimento, e che, peraltro, la devoluzione dell'accertamento del passivo ad un procedimento di tipo amministrativo davanti al Commissario liquidatore, con possibilità di esperimento di Azione giudiziaria solo in esito a tale procedimento ed in via d'opposizione (secondo le Disposizioni della liquidazione coatta amministrativa, richiamate dall'art. 1 del citato decreto), può incidere sulla proponibilità di detta pretesa riconvenzionale, non sulla Competenza. (V 3881/84, mass n 435822; (V 6513/83, mass n 431234; (V 2812/83, mass n 427727; (V 3079/78, mass n 392532; (V 2795/76, mass n 381538).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 35 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 24 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)