Sez. 3, Sentenza n. 2743 del 11/07/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 217467 - 01
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI | Confisca ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992 - Applicabilità da parte del giudice dell'esecuzione - Sussistenza.
MISURE DI SICUREZZA - PATRIMONIALI
In materia di misure di sicurezza patrimoniali, la confisca di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con legge 7 agosto 1992 n. 356, ha natura obbligatoria e deve pertanto essere sempre disposta dal giudice della cognizione in caso di condanna o di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., quando ne ricorrano i presupposti; ove tuttavia questi non vi abbia provveduto è competente a disporla il giudice dell'esecuzione a norma dell' art. 676 c.p.p., non potendosi operare una distinzione a tal fine tra la confisca generale di cui all'art. 240 c.p. e quella speciale prevista nel citato decreto legge n. 306 del 1992.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Legge 07/08/1992 num. 356 CORTE COST., Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)