Sez. 2, Sentenza n. 3292 del 21/06/1995 Cc. (dep. 05/09/1995) Rv. 202469 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Applicabilità nella fase esecutiva - Sussistenza - Confisca ai sensi dell'art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992, n. 306 - Accertamenti e valutazioni - Giudizio di merito.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
L'esigenza di disporre il sequestro preventivo può verificarsi in ogni fase e grado del procedimento e, pertanto, anche nella fase esecutiva. E poiché tale misura cautelare può essere disposta pure quando la cosa è suscettibile di confisca (art. 321 secondo comma cod. proc. pen.), ciò può avvenire anche nel procedimento ex art. 12 "sexies" D.L. 8 giugno 1992 (concernente provvedimenti di contrasto della criminalità mafiosa). In tal caso il giudice è tenuto ad una serie di accertamenti e valutazioni - per verificare se sussistono le condizioni della misura da applicare - che consistono in un giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 321, Decreto Legge 08/06/1992 num. 306 art. 12 sexies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)