Sez. 3, Sentenza n. 16601 del 05/08/2005 (Rv. 584209 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria, è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, e non con quello dell'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che, contro lo stesso, è inammissibile il ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)