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Sez. 3, Sentenza n. 16601 del 05/08/2005 (Rv. 584209 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Provvedimento di accoglimento o di rigetto dell'istanza - Impugnazione - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità.
Stato
decisa il 2005-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584209-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il provvedimento di sospensione o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecuzione forzata non riveste natura decisoria, è revocabile e modificabile dallo stesso giudice che lo ha emesso ai sensi dell'art. 487 cod. proc. civ. ed è impugnabile con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi, e non con quello dell'opposizione all'esecuzione, con la conseguenza che, contro lo stesso, è inammissibile il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 487, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 618 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)