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Sez. 1, Sentenza n. 3953 del 24/06/1980 (Rv. 407849 - 01)

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI DA QUESTE COMPIUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 E DIMINUENTI LA CONSISTENZA E L'EFFICIENZA DELLE IMPRESE - DOMANDA DI 'NULLITÀ - NATURA - DOMANDA DI DECLARATORIA DI INEFFICACIA O INOPPONIBILITA - CONSEGUENTI PRETESE RISARCITORIE - IMPROPONIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI TERZI PARTECIPANTI AGLI ATTI O BENEFICIARI DEGLI STESSI - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE IMPRESE - CARATTERE ESCLUSIVO.*
Stato
decisa il 1980-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407849-01

INDUSTRIA (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - ENERGIA ELETTRICA (INDUSTRIA ED IMPIANTI ELETTRICI) - NAZIONALIZZAZIONE - ENEL - IN GENERE - TRASFERIMENTO DI IMPRESE ELETTRICHE - ATTI DA QUESTE COMPIUTI DOPO IL 31 DICEMBRE 1961 E DIMINUENTI LA CONSISTENZA E L'EFFICIENZA DELLE IMPRESE - DOMANDA DI 'NULLITÀ - NATURA - DOMANDA DI DECLARATORIA DI INEFFICACIA O INOPPONIBILITA - CONSEGUENTI PRETESE RISARCITORIE - IMPROPONIBILITA - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DI TERZI PARTECIPANTI AGLI ATTI O BENEFICIARI DEGLI STESSI - ESCLUSIONE - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DELLE IMPRESE - CARATTERE ESCLUSIVO.*

La domanda proposta dall'ENEL, a norma dell'art 12 secondo comma della legge 6 dicembre 1962 n 1643, per far valere la 'nullità degli Atti in qualsiasi Forma compiuti dopo il 31 dicembre 1961 dall'impresa elettrica soggetta a trasferimento, ove abbiano diminuito la consistenza e l'efficienza dell'impresa stessa, non integra una denuncia di invalidita od illiceita degli Atti medesimi, ma si traduce in un'Azione diretta a sentir affermare la loro inefficacia relativa, cioe inopponibilita all'ente di stato, e, pertanto, tenendo anche conto della non configurabilita di pretese risarcitorie per effetto di detta inopponibilita, va avanzata nei soli confronti dell'impresa nazionalizzata, restando esclusa la legittimazione passiva del terzo che sia parte o beneficiario dell'atto impugnato. (V 1527/79, mass n 397877; (V 788/74, mass n 368659).*

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)