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Sez. 3, Sentenza n. 7238 del 29/03/2006 (Rv. 589550 - 01)

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento dinanzi al giudice di pace - Costituzione delle parti in giudizio - Art. 319 cod. proc. civ. - Modalità - Prima udienza - Art. 320 cod. proc. civ. - Attività consentita alle parti - Portata - Rinvio a seconda udienza - Ammissibilità - Condizioni - Limiti - Attività consentita alla seconda udienza - Portata - Preclusioni processuali - Derogabilità da parte del giudice di pace - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589550-01

PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE

Nel procedimento avanti al giudice di pace, l'art. 319 cod. proc. civ. consente alle parti di costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall'onere di presentare la comparsa di costituzione; peraltro, non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, l'art. 320 cod. proc. civ. concentra nella prima udienza tutta l'attività processuale delle parti (quali la precisazione dei fatti, la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo (ai sensi del quarto comma) il rinvio a successiva udienza solamente quando, in relazione all'attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni o richieste di prove. Ne consegue che all'udienza che venga tenuta successivamente alla prima rimane precluso al convenuto proporre domanda riconvenzionale, nè, ove rimasto contumace alla prima udienza e costituitosi solo a quest'ultima, gli è consentito svolgere attività difensiva diversa dalla mera contestazione delle pretese avversarie e delle prove addotte a sostegno delle medesime, come pure gli è precluso di chiamare un terzo in causa. Le suindicate preclusioni processuali non sono derogabili nemmeno da parte del giudice di pace, che non può rinviare la prima udienza al fine di consentire alle parti l'espletamento di attività precluse, trovando tale sistema fondamento e ragione nell'esigenza di garantire la celerità e la concentrazione dei procedimenti civili, a tutela non solo dell'interesse del singolo ma anche di quello della collettività. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che non aveva ravvisato violazione di tali principi in una fattispecie in cui in una opposizione all'esecuzione riassunta presso il giudice di pace competente veniva dichiarata la contumacia dell'opponente, che si costituiva tardivamente eccependo l'intervenuta estinzione del giudizio, e tale eccezione non veniva giudicata tardiva attesa la revoca della dichiarazione di contumacia, non risultando la causa iscritta a ruolo correttamente).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)