Sez. 3, Sentenza n. 17144 del 27/07/2006 (Rv. 593163 - 01)
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE | Procedimento davanti il giudice di pace - Prima udienza - Attività consentite - Incompetenza per valore - Eccezione - Proponibilità - Limiti - Preclusioni - Regime - Applicabilità - Inderogabilità - Fondamento - Conseguenze.
PROCEDIMENTO DAVANTI AL PRETORE (O AL CONCILIATORE) - IN GENERE
Nelle controversie avanti al giudice di pace, qualora nella prima udienza - nella quale deve concentrarsi lo svolgimento dell'attività processuale, salvo il caso di cui al quarto comma dell'art. 320 cod. proc. civ. - il giudice abbia, dopo aver dichiarato la contumacia del convenuto, rinviato la trattazione ad una successiva udienza, al convenuto che si costituisca tardivamente resta preclusa la proposizione dell'eccezione di incompetenza territoriale, ed il giudice non deve esaminare tale eccezione essendosi a sua volta, consumato nella prima udienza ogni potere di rilevazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 180 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 319 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 320 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 CORTE COST., Decreto Legge 18/10/1995 num. 432 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)