Sez. 1, Sentenza n. 40326 del 11/07/2013 Cc. (dep. 27/09/2013) Rv. 257534 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui visivi e telefonici - Limitazione per i condannati in espiazione del cumulo comprensivo di pene inflitte per i reati di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Scioglimento del cumulo per eliminare le limitazioni - Legittimità - Condizioni.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Nella ipotesi di unificazione di pene, talune delle quali inflitte per i delitti previsti dall'art. 4 bis, comma primo, legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo lo scioglimento del cumulo al fine di consentire al condannato di usufruire del regime ordinario dei colloqui visivi e telefonici, previo accertamento dell'avvenuta espiazione della parte di pena relativa ai delitti ostativi e dell'insussistenza di una attuale pericolosità sociale del detenuto.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 37, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)