Sez. 1, Ordinanza n. 4530 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005) Rv. 230752 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole del trattamento nei confronti di detenuti per determinati reati - Avvenuta espiazione della parte di pena riferibile a tali reati - Rilevanza ai fini della legittimità del regime di detenzione differenziata - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La sospensione delle regole di trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) è applicabile anche quando sia stata espiata la parte di pena riferibile ai reati indicati nell'art. 4-bis della stessa legge, dovendosi il condannato considerare "detenuto" anche per tali reati in virtù del principio di unicità dell'esecuzione della pena, né potendosi comunque procedere allo scioglimento del cumulo perché lo scopo del citato art. 4-bis è quello di verificare se in concreto un soggetto condannato per delitti di mafia sia tuttora pericoloso in quanto in grado di mantenere collegamenti con l'associazione criminale.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)