Sez. 1, Sentenza n. 10410 del 09/01/2009 Cc. (dep. 09/03/2009) Rv. 242842 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Colloqui telefonici - Limitazione per i condannati in espiazione di cumulo comprensivo di pene inflitte per delitti di cui all'art. 4 bis dell'ordinamento penitenziario - Scissione del cumulo per eliminare quei limiti - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Non è consentito lo scioglimento del cumulo di pene, talune delle quali inflitte per delitti indicati nell'art. 4-bis L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), al fine di consentire al condannato di imputare la parte di pena già espiata ai delitti ostativi ai benefici penitenziari e fruire così di più di due colloqui telefonici al mese.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)