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Sez. 1, Sentenza n. 45463 del 20/10/2005 Cc. (dep. 15/12/2005) Rv. 233357 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole del trattamento nei confronti di detenuti per reati compresi nell'art. 4 bis ord. penit. - Avvenuta espiazione della pena riferibile a tali reati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2005-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233357-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sospensione delle regole del trattamento penitenziario ai sensi dell'art. 41 bis ord. penit. é applicabile anche quando sia stata espiata la parte di pena relativa ai reati indicati nell'art. 4 bis della stessa legge. Infatti, per il principio di unicità dell'esecuzione della pena, il condannato deve considerarsi detenuto anche per tali reati e, d'altra parte, non può procedersi a scioglimento del cumulo, trattandosi non di verificare l'esistenza di un ostacolo formale alla concessione di benefici penitenziari, bensì l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, tali da rendere il detenuto particolarmente pericoloso.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)