Sez. 6, Sentenza n. 45310 del 25/10/2011 Cc. (dep. 05/12/2011) Rv. 251185 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA | Misura coercitiva applicata all'estradando - Revoca "ex officio" di un precedente atto di revoca della misura erroneamente adottato - Abnormità - Esclusione - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - ARRESTO DA PARTE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA
In tema di estradizione per l'estero, non costituisce atto abnorme il provvedimento con cui la Corte d'appello revochi "ex officio" il provvedimento di revoca di una misura cautelare applicata in via provvisoria nei confronti della persona richiesta dall'autorità straniera, precedentemente adottato sull'erroneo presupposto della mancata ricezione della documentazione necessaria per l'estradizione e non ancora eseguito. (Fattispecie relativa ad una domanda di estradizione formulata dalle autorità cinesi, in cui la Corte d'appello aveva applicato la misura cautelare dell'obbligo di dimora con divieto di espatrio).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. B, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 281, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 715 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)