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Sez. 1, Sentenza n. 25426 del 30/05/2013 Cc. (dep. 10/06/2013) Rv. 256051 - 01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | Riconoscimento della continuazione - Determinazione della pena - Limiti ex art. 671, comma secondo cod.proc.pen. - Quantificazione dell'aumento per ciascun reato satellite - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256051-01

ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO

Il giudice dell'esecuzione nel determinare la pena finale per il reato continuato incontra il limite, stabilito dall'art. 671 cod. proc. pen., del divieto di superamento della somma delle sanzioni inflitte con ciascun titolo giudiziale, ma entro tale margine, una volta individuata, secondo il disposto dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., la violazione più grave, è libero di stabilire la pena congrua per ciascun altro episodio criminoso, anche facendo ricorso ai criteri di ragguaglio di cui all'art. 135 cod. pen., senza essere tenuto a rispettarne misura e nemmeno specie già indicate nelle sentenze. (In applicazione del principio, la Corte ha considerato corretto l'operato del giudice dell'esecuzione che, riconoscendo la continuazione tra un reato punito con la reclusione ed altro meno grave per il quale era stata applicata la pena pecuniaria in sostituzione di quella detentiva, ha determinato l'aumento con la reclusione).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)