Sez. 2, Sentenza n. 6167 del 22/12/1978 (Rv. 396001 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PROFESSIONALE DI UN'ATTIVITA - APPLICABILITA DELL'ART 409 N 3 COD PROC CIV - CONDIZIONI - APPORTO PERSONALE DEL PRESTATORE D'OPERA - SOGGETTI ASSOCIATI NELLA TITOLARITA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ATTIVITA SVOLTA DA DUE ARCHITETTI IN COORDINAZIONE CON GLI ORGANI DI UN COMUNE).*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - CARATTERE PROFESSIONALE DI UN'ATTIVITA - APPLICABILITA DELL'ART 409 N 3 COD PROC CIV - CONDIZIONI - APPORTO PERSONALE DEL PRESTATORE D'OPERA - SOGGETTI ASSOCIATI NELLA TITOLARITA DI UNO STUDIO PROFESSIONALE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE (ATTIVITA SVOLTA DA DUE ARCHITETTI IN COORDINAZIONE CON GLI ORGANI DI UN COMUNE).*
Il carattere professionale di una data attivita non esclude di per se l'applicabilita dell'art 409 n 3 cod proc civ (nuovo testo) ove tale prestazione sia reiterata nel tempo (continuata), consensualmente programmata (coordinata) ed espletata merce il prevalente apporto personale del prestatore d'opera. Quest'ultimo requisito non e escluso dalla circostanza che si tratta di due soggetti associati nella titolarita di uno studio professionale, dal momento che tale associazione non esclude la personalita della prestazione della loro opera, trattandosi di una Forma di collaborazione assolutamente distinta e diversa da quella della societa. (nella specie, si trattava di due architetti che chiedevano il pagamento delle proprie competenze assumendo di avere prestato la loro opera professionale per un decennio in stretta coordinazione con gli organi di un comune ed in collegamento con l'attivita istituzionale dello stesso per la formazione di strumenti urbanistici). (V 566/78, mass n 389884; (V 2906/76, mass n 381672).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)