Sez. 1, Sentenza n. 2689 del 29/05/1978 (Rv. 392070 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - GIOIELLI E DENARO - MOBILIA - STIMA - CRITERI - CRITERIO PRESUNTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN INVENTARIO - INDAGINI SULLA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO, AD ISTANZA DEL QUALE E AVVENUTA LA REDAZIONE, E SULL'IDONEITA DELL'INVENTARIO ALLA PRODUZIONE DI EFFETTI NELL'AMBITO SUO PROPRIO - IRRILEVANZA.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - GIOIELLI E DENARO - MOBILIA - STIMA - CRITERI - CRITERIO PRESUNTIVO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - SUSSISTENZA DI UN INVENTARIO - INDAGINI SULLA LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO, AD ISTANZA DEL QUALE E AVVENUTA LA REDAZIONE, E SULL'IDONEITA DELL'INVENTARIO ALLA PRODUZIONE DI EFFETTI NELL'AMBITO SUO PROPRIO - IRRILEVANZA.*
L'art 31 terzo comma della legge tributaria sulle successioni di cui al RD 30 dicembre 1923 n 3270, il quale dispone che non si ricorre a criterio presuntivo, per la stima dei gioielli, del denaro e della mobilia esistenti nell'eredita, ove l'entita ed il valore di tali beni risulti da inventario effettuato per tutela, eredita beneficiata, fallimento od apposizione di sigilli, va inteso nel senso che requisito necessario e sufficiente, al fine indicato, e la tempestiva redazione di un inventario formalmente e sostanzialmente completo, a causa degli eventi giuridici specificati. Ricorrendo tale requisito, pertanto, detta norma trova applicazione, a prescindere da ogni indagine sul fatto che l'inventario stesso sia stato o meno compiuto su istanza di soggetto all'uopo legittimato, ovvero sia idoneo o meno a produrre effetti nell'ambito delle menzionate procedure. (V 3487/75, mass n 377654).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 484, Cod. Proc. Civ. art. 769, Cod. Proc. Civ. art. 775, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 31 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)