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Sez. 1, Sentenza n. 1440 del 01/03/1984 (Rv. 433537 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE AI SENSI DEGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTO AL PROCURATORE DELLA PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433537-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - RIASSUNZIONE, IN GENERE - RIASSUNZIONE A SEGUITO DI RIMESSIONE DELLA CAUSA AL PRIMO GIUDICE AI SENSI DEGLI ARTT. 353 E 354 COD. PROC. CIV. - NOTIFICAZIONE DELL'ATTO RIASSUNTO AL PROCURATORE DELLA PARTE COSTITUITA IN GIUDIZIO - NECESSITÀ.*

L'atto di riassunzione del processo deve essere notificato al procuratore della parte costituita in giudizio e non alla parte personalmente, anche quando la riassunzione avvenga a seguito di rimessione della causa al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 cod. proc. civ.. (V 5275/82, mass n 423089; (V 241/81, mass n 410651).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 125

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)