Sez. 3, Sentenza n. 5953 del 18/03/2005 (Rv. 580840 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE | Condizioni - Già intervenuta declaratoria dell'inammissibilità o improcedibilità - Necessità - Mancata declaratoria - Conseguenze - Proposizione di un nuovo ricorso - Ammissibilità - Limiti - Portata - Ulteriori motivi di censure - Inammissibilità - Deposito del ricorso - Termine.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CONSUMAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE
Dal combinato disposto degli artt. 369 e 387 cod. proc. civ. si ricava l'ammissibilità della proposizione, nel rispetto dei termini di legge, di un nuovo ricorso per Cassazione in sostituzione di altro che non sia già stato dichiarato inammissibile o improcedibile. E tuttavia il nuovo ricorso non può contenere ulteriori motivi di censura, dovendosi ritenere che il diritto d'impugnazione si sia esaurito con la proposizione del primo ricorso, anche se il termine d'impugnazione non sia ancora scaduto. Inoltre, il termine per il deposito del secondo ricorso decorre dalla notificazione dell'atto medesimo e non dalla precedente notificazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 353 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 369 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 387
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)